E' quasi una settimana che i leader politici (ed anche i giornalisti) ci ammanniscono lezioni di fanta-costituzione.
Scioglimento di una sola Camera, elezioni a marzo, governo tecnico, impossibilità di sfiduciare il governo se un ramo del Parlamento ha appena dato la fiducia al governo stesso, scioglimento della Camera che non ha dato la fiducia al governo.
Non so se è disinformazione voluta o ignoranza crassa. Basta leggersi la Costituzione.
Articolo 94 : il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere. Quindi se una sola delle due Camere vota la sfiducia
nei modi e nei tempi voluti dall'articolo 94 della Costituzione il Governo
è in crisi e il Presidente del Consiglio
deve rassegnare le dimissioni al Capo dello Stato.
E qui si apre la fase che spetta al Capo dello Stato che, però, non può condurla a suo piacimento perché deve rispettare quanto previsto dalla Costituzione.
Gli scenari sono tre: reincarico al premier uscente, incarico ad un altro Presidente del Consiglio, scioglimento delle Camere.
Nessuno di questi scenari è obbligato o rimesso all'arbitrio di Napolitano. Le sue scelte devono esser dettate dall'unico obbiettivo di trovare un Governo che abbia la fiducia delle Camere; solo se ciò non può avvenire le Camere verranno sciolte. Le Camere e non solo una di esse e vi spiego perché.
La Costituzione pone il Parlamento al di sopra del Governo e su questo non ci piove, visto che è il Parlamento che, con la fiducia, fa vivere il Governo. La Costituzione, infatti, assegna alle Camere una durata precisa: cinque anni, ma non assegna alcuna durata prefissata al Governo che vive fino a che dura la fiducia accordatagli dalle Camere.
Quindi, in caso dissidio fra Camere e Governo, prevale il Parlamento. Muore il Governo e non il Parlamento.Ciò fa giustizia della peregrina ipotesi di sciogliere la Camera che ha sfiduciato il Governo: si sovvertirebbe la Costituzione punendo la Camera che, nell'ambito delle prerogative assegnatele dall'articolo 94 della Costituzione, ha revocato la fiducia al Governo e privilegianodo il Governo che tale fiducia non ha avuto.
Neppure è valida l'obiezione che, sciogliendo entrambe le Camere, si punirebbe la Camera che, invece, ha confemato la sua fiducia al Governo.
Lo scioglimento del Parlamento è l'ultima ratio del Presidente della Repubblica ed è utilizzata solo quando il Parlamento non è in grado di funzionare. E l'incapacità di esprimere la fiducia ad un qualsivoglia esecutivo è il simbolo principe dell'incapacità di funzionare.
Quindi lo scioglimento anche della Camera che ha confermato la fiducia al Governo prevale sull'incapacità dell'intero Parlamento, formato dalle due Camere, di esprimere la fiducia ad un qualsivoglia esecutivo.
Tradimento del mandato elettorale ricevuto dal popolo sovrano. Questa espressione è stata usata per giustificare l'automatico ricorso alle urne in caso di caduta del Governo espressione del voto del 2008.
Peccato che l'articolo 67 della Costituzione dispone che "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"
La legge elettorale attuale (è sempre il
D.P.R. 361/57 più volte modificato, in ultimo con il porcellum) all'articolo 14bis (introdotto appunto con il Porcellum) dispone che i partiti che si coalizzano
"dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione" Quindi non come Presidente del Consiglio, bensì come capo della coalizione elettorale.A voler esser precisi, se questa coalizione elettorale dovesse rompersi (come si è rotta), l'indicazione non varrebbe più: se Tizio é il capo di una coalizione, quando la coalizione non c'è più, Tizio di chi è il Capo?
Elezioni a Marzo? Dipende. Non è una scelta libera. Sovviene ancora la Costituzione. All'articolo 61, dispone che "Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti" . Quindi, entro e non oltre settanta giorni da un eventuale decreto di Napolitano di scioglimento delle Camere. :